Ultima modifica: 20/12/24

Segnalazioni di illecito - Whistleblowing - Sistema per le segnalazioni di condotte illecite

Il D.lgs. n. 24/2023 attuativo della direttiva europea n. 1937/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato: una disciplina finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower, che effettua segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

Il Whistleblower è la persona che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui sia venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Gli Stati membri devono assicurare che l’identità della persona segnalante non sia divulgata, senza il suo consenso esplicito, a nessuno che non sia competente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Sono tutelati tutti coloro che, nel settore privato come in quello pubblico, forniscono prestazioni a favore di terzi a fronte di un corrispettivo. La protezione deve essere riconosciuta a tutte le tipologie di lavoratori, anche ai lavoratori autonomi, ai consulenti, ai subappaltatori e ai fornitori. Vengono tutelati anche gli azionisti e i componenti degli organi direttivi. Le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite canali interni, esterni e pubblici.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6, è possibile effettuare una segnalazione esterna. Il canale pubblico, infine, può essere utilizzato soltanto nel caso in cui gli altri due si siamo rivelati vani o non siano stati utilizzati i canali interni o esterni per rischio di ritorsione o per inefficacia di quei sistemi.

I whistleblower non possono subire ritorsioni anche solo tentate o minacciate.

Per ritorsione si intende «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto».

CMV S.p.A. e CdVG S.p.A. hanno approvato e adottato la nuova disciplina organizzativa e procedurale per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite di ciascuna delle Società con la “Procedura P.GR.2 - Gestione delle segnalazioni da Whistleblower”.
Visualizza la procedura.
Visualizza il modulo di segnalazione.

L’attività di vigilanza anticorruzione delle due Società si svolge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, in un’ottica di prevenzione e non di repressione di singoli illeciti. 

L’RPCT, qualora ritenga la segnalazione fondata nei termini chiariti dal D.lgs. 24/2023, ne può disporre l’invio alle istituzioni competenti, quali ad esempio l’Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei conti, l’Autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l’identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, vengono equiparate a segnalazioni ordinarie e trattate secondo i criteri stabiliti per le segnalazioni ordinarie. 

 

Prima di procedere con la propria segnalazione, si prega di leggere le risposte alle domande più frequenti (FAQ) riportate qui a destra e consultare il documento di ANAC “La disciplina del whistleblowing: le novità introdotte dal D.lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019”.

Consulta la Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne

SEGNALA UNA CONDOTTA ILLECITA O RECUPERA UNA SEGNALAZIONE EFFETTUATA 

FAQ

Il whistleblower è la persona che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

  • dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/01, ivi compresi i dipendenti di cui all’art. 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);
  • lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
  • lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.
  1. quando il rapporto giuridico è in corso;
  2. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  3. durante il periodo di prova;
  4. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

Casinò di Venezia Gioco S.p.A. rientra nella definizione di “società pubbliche” ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 24/2023. Pertanto, possono essere oggetto di segnalazione:

  • violazioni del diritto nazionale (di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) nr. 1 e 2: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti);
  • violazioni del diritto UE (di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) nr. 3,4,5 e 6: illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi a specifici settori. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato). Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione).

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

  • le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
  • le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
  • i fondati sospetti.

Le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e incidere sull’interesse pubblico o sull’interesse all’integrità della pubblica amministrazione o dell’ente.

Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».

I motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto.

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

  • Canale interno (in via prioritaria è favorito l'utilizzo di questo canale);
  • Canale esterno (gestito da ANAC);
  • Divulgazioni pubbliche;
  • Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

1. Canale informatico per la gestione delle segnalazioni: le segnalazioni effettuate tramite la piattaforma informatica Whistleblowing sono esaminate dall’RPCT delle due Società, quale responsabile della gestione del canale di segnalazione interna. L’accesso è riservato al solo RPCT, che provvede quindi alla gestione informatica di tutte le segnalazioni.

La piattaforma è idonea a garantire, con modalità informatiche, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Il canale informatico è utilizzabile esclusivamente ai fini previsti dalla normativa relativa al Whistleblowing.

2. Posta ordinaria: in busta chiusa, recante dicitura “comunicazione riservata personale” e indirizzata all’RPCT di Casinò di Venezia Gioco S.p.A. presso la Sede Legale della Società (Cannaregio 2040, 30121 Venezia);

3. Posta interna: consegnata a mano in busta chiusa recante dicitura “comunicazione riservata personale” e indirizzata all’RPCT di Casinò di Venezia Gioco S.p.A. presso il medesimo indirizzi ove è allocata apposita cassetta delle lettere cui ha accesso esclusivamente l’RPCT;

4. Linea telefonica: all’utenza 041 5297150, cui risponde esclusivamente il responsabile della trattazione della segnalazione;

5. Incontro diretto: su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro fissato con l’RPCT entro un termine ragionevole.

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Il divieto di rivelare l’identità del Whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.

È tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

In particolare, le misure di protezione si applicano anche:

  • al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo);
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  • agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La segnalazione è inoltre sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.