Segnalazioni di illecito - Whistleblowing
Segnalazioni di illecito - Whistleblowing - Sistema per le segnalazioni di condotte illecite
La legge n. 179 del 30 novembre 2017 (“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”) si inserisce nel quadro della normativa in materia di contrasto alla corruzione, disciplinandone un aspetto di fondamentale importanza: la tutela del soggetto che effettua la segnalazione di fatti o condotte illecite commessi ai danni dell’interesse pubblico o privato (definito, con terminologia anglosassone ormai entrata nell'uso comune, whistleblower).
L'obiettivo è quello di assicurare una più efficace tutela del soggetto che segnala l'illecito rispetto alla normativa precedente (in particolare, l'art. 54bis del Testo Unico sul Pubblico Impiego e la Deliberazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015: “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”).
La nuova disciplina stabilisce, infatti, che il dipendente che segnala al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Ente di riferimento o all'Autorità Nazionale Anticorruzione o ancora all’Autorità Giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.
Inoltre, secondo quanto previsto dall’articolo 1 della legge, la nuova disciplina si applica anche ai lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.
Scopi fondamentali della presente disciplina organizzativa sono: rimuovere i fattori che possano ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto del Whistleblowing, evitare che i soggetti, venuti a conoscenza di condotte illecite in ragione del proprio rapporto di lavoro con e nelle Società del Gruppo CMV omettano di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli, garantire la massima riservatezza e la completa protezione degli autori delle segnalazioni (Whistleblowers).
Il Gruppo CMV, con determina dell’Amministratore Unico a data del 2 ottobre 2019 (per quanto concerne CMV S.p.A.) e con Delibera del Consiglio di Amministrazione a data del 30 ottobre 2019 (per quanto concerne Casinò di Venezia Gioco S.p.A. e Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l.), ha approvato e adottato la nuova disciplina organizzativa e procedurale per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite di ciascuna delle Società del Gruppo con la “Procedura P.GR.2 - Gestione delle segnalazioni da Whistleblower”. In data 15 novembre 2019 è avvenuta un’operazione di fusione per incorporazione della Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l. nella Società Casinò di Venezia Gioco S.p.A., cui ha seguito l'aggiornamento della procedura, approvata e adottata il 28 gennaio 2020. Visualizza la procedura.
L’attività di vigilanza anticorruzione del Gruppo CMV si svolge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, in un’ottica di prevenzione e non di repressione di singoli illeciti.
L’RPCT, qualora ritenga la segnalazione fondata nei termini chiariti dalla determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)”, nonché dalla Legge n. 179 del 30 novembre 2017, ne può disporre l’invio alle istituzioni competenti, quali ad esempio l’Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei conti, l’Autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza.
Prima di procedere con la propria segnalazione, si prega di leggere attentamente le istruzioni operative e tutte le informazioni contenute nelle FAQ.
SEGNALA UNA CONDOTTA ILLECITA O RECUPERA UNA SEGNALAZIONE EFFETTUATA
FAQ
È la situazione in cui un whistleblower segnala un fatto illecito all’interno di un'organizzazione, sia essa pubblica o privata a tutela dell'integrità della Pubblica Amministrazione o dell'organizzazione stessa; la segnalazione può riferirsi, tra l'altro, alla violazione di norme di comportamento o di regolamento, a corruzione, frode, illeciti di varia natura sia nei confronti dell’organizzazione stessa sia rispetto alla sicurezza o alla salute pubblica.
Dipendente pubblico che intende segnalare attività illecite o fraudolente all’interno di un’organizzazione di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, oppure che rientra tra i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 231/2001. Per “dipendente pubblico” si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. La disciplina del whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.
Per il Gruppo CMV la segnalazione può partire da un dipendente di ciascuna delle Società del gruppo nonché: “a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) [D. Lgs. 231/2001, art. 5, comma 1, lettere a) e b)].
La disciplina del Whistleblowing è una misura obbligatoria prevista dalla legge anticorruzione, dal Piano Nazionale Anticorruzione nonché dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Venezia e delle Società del Gruppo CMV, a tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti.
È possibile segnalare non solo i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche tutti i fatti, le condotte illecite o irregolari, in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, quali, tra gli altri: nepotismo, sprechi, demansionamenti, reiterato mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni, irregolarità contabili, false dichiarazioni, false certificazioni, violazione di norme in materie ambientali, di sicurezza sul lavoro e di controlli, assunzioni non trasparenti, azioni suscettibili di creare un danno all’immagine del Gruppo CMV o delle singole società che lo compongono. È possibile inoltre operare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
È necessario che le condotte illecite segnalate siano apprese in ragione del rapporto di lavoro, ossia a causa o in ragione di esso: si deve trattare di fatti accaduti all’interno delle società del Gruppo CMV o comunque relativi ad esso.
Il procedimento di gestione della segnalazione si articola attraverso le seguenti fasi:
- il segnalante accede alla piattaforma del Gruppo CMV nella quale è sviluppato l’applicativo di gestione delle segnalazioni;
- il segnalante invia una segnalazione compilando il “form” all’interno del software e riceve, subito dopo la separazione dei suoi dati identificativi dal contesto della segnalazione, un username (direttamente dal software) e una password tramite mail. Tali codici sono indispensabili per seguire l'iter della segnalazione e gli input del Responsabile di Prevenzione della Corruzione, in quanto quest'ultimo non conosce l'identità del segnalante. Si consiglia di custodirli segretamente e con la massima attenzione e in caso di perdita non sarà più possibile risalire alla segnalazione. In tal caso, è necessario procedere ad effettuare nuova segnalazione riprendendo il contenuto di quella vecchia;
- la segnalazione arriva direttamente all’RPCT, che la prende in carico per una prima sommaria istruttoria. Se necessario, potrà richiedere, esclusivamente attraverso il software, chiarimenti e/o integrazioni allo stesso;
- L’RPCT può decidere, sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione o, in caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati;
- il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell’istruttoria accedendo al sistema di gestione utilizzando l'username e la password ricevuti;
- il Responsabile della prevenzione della corruzione comunica, entro il termine di conclusione del procedimento (90 giorni), al segnalante le risultanze della sua istruttoria e gli eventuali atti e attività intraprese in merito alla segnalazione stessa, sempre esclusivamente attraverso il software.
Nuove e diverse interazioni tra il segnalante e l’RPCT rispetto alla prima possono avvenire da parte del segnalante esclusivamente mediante la creazione di nuove segnalazioni. Nel caso in cui il segnalante fosse in possesso delle informazioni richieste dall’RPCT in risposta alla prima segnalazione o fosse venuto a conoscenza di ulteriori dettagli, li potrà comunicare attraverso la creazione di una nuova segnalazione, richiamando il contenuto e alcuni riferimenti di quella fatta in precedenza. In sostanza il software consente all’RPCT di rispondere alla prima segnalazione (ad. es richiedendo delle specifiche al segnalante) ma non consente che tra le parti si crei un sistema diretto e continuativo di domanda e risposta (c.d. Chat).
Viene garantita la tutela e la protezione contro ogni forma di discriminazione che potrebbe derivare direttamente e indirettamente dalla segnalazione di illecito. Il whistleblower che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità al momento della segnalazione che però resta segreta. I dati relativi all’identità del segnalante vengono crittografati unitamente al contenuto della segnalazione. La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990 e alla vigente normativa in materia di accesso civico e generalizzato.
Nell’ambito del procedimento di Whistleblowing l'identità del segnalante non può essere rivelata se non con il consenso espresso dello stesso. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare aziendale l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
Vedi la procedura (link alla procedura)
L’RPCT in base alla normativa attualmente vigente non tutela diritti e interessi individuali, non svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante, né può incidere, se non in via indiretta e mediata, sulle medesime; non può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia, non fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante.